Le reti d'impresa per le professioni

Negli ultimi 10 anni è avvenuto un profondo mutamento nel mondo delle professioni anche a causa della crisi economica che si è sviluppata dal 2008. E’ emersa la necessità, da parte dei professionisti, di dotarsi di strumenti innovativi per cercare di mantenere e sviluppare la propria attività.

Questa necessaria rivisitazione sul come svolgere la professione, è stata stimolata anche dall’emergere della domanda di specializzazione da parte del mercato di riferimento e soprattutto, dalla necessità di aggregarsi in forme più o meno strutturate per essere più performanti nella offerta dei servizi.

Lo studio annuale compiuto da Confprofessioni per l’anno 2018, ha evidenziato come i lavoratori autonomi, che esercitano in forma individuale la professione, sono il 66% a fronte del 10% che esercita in forma associata ed il 22% che esercita in forma societaria, per passare, per i soli professionisti ordinistici, al 75% in forma individuale , al 13% in forma associata ed all’11 % in forma societaria.  

I lavoratori autonomi , ordinistici e non ordinistici, sono stati equiparati dalla Europa , con la raccomandazione 06.05.03 n.ro 2003/361/CE, alle imprese, in quanto entità esercenti attività economica e detta equiparazione è entrata nel nostro ordinamento con la Legge 22.05.17 n.ro 81 ( Jobs act autonomi) .

E’ indubbio, quindi, che le professioni debbano rivedere i propri ruoli tradizionali ma in una accezione positiva ; vi sono più strumenti a disposizione in un mondo in rapido mutamento dove la innovazione dell’organizzazione e degli strumenti di lavoro assume sempre maggiore importanza.

I professionisti ordinistici, oggi, hanno la possibilità di svolgere la professione in forma individuale, aggregata in associazioni professionali ed in società; STP e STA per quanto riguarda gli avvocati . Tuttavia questi modelli sono poco diffusi , sia per la natura culturalmente individualista di chi esercita la libera professione , sia per i limiti normativi e statutari dei modelli esistenti.

Vi è da aggiungere che queste forme tradizionali consentono la aggregazione preferibilmente con soggetti che esercitano la stessa professione . Maggiori complessità, sul piano fiscale e previdenziale, sorgono, qualora si pensi di creare aggregazioni pluridisciplinari.

Peccato, però, che sia proprio nella aggregazione multidisciplinare, per diversa area di competenza e di specializzazione, di cui si sente maggiormente il bisogno e che potrebbe essere lo strumento di sviluppo e di crescita del mondo delle professioni.

In effetti, il posizionamento strategico dello studio professionale dovrà passare da un mutamento del modello di business. L’avvocato dovrà ripensare la propria visone di sé , passando anche attraverso una nuova organizzazione dei processi di lavoro. La specializzazione sarà uno degli asset portanti del proprio posizionamento sul mercato e la aggregazione tra soggetti con competenze verticali molto approfondite e con relazioni orizzontali di collaborazione e di fiducia , saranno un elemento di potenziamento della offerta rispetto agi altri competitors.    

Si aggiunga che, dalle ricerche svolte dalle Casse Nazionali di previdenza e assistenza, si prenda ad esempio la Cassa Nazionale previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, chi esercita la professione in forma associata ha un reddito superiore di quasi due volte e mezzo rispetto colui che esercita la professione in forma individuale.  

Questi sono alcuni dei motivi per cui lo strumento del contratto di rete potrebbe essere la risposta e la soluzione a questa esigenza di aggregazione che porterebbe ad una ricaduta positiva anche sulla economia nazionale.  

Il contratto di rete è stato introdotto nell’ordinamento con l’ art 3 commi 4 ter e sgg del D.L 10 febbraio 2009 n.ro 5 recante “ misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, convertito in legge 9 aprile 2009 n.ro 33 . Successivamente sono state introdotte delle modifiche, alla luce delle esigenze e delle evoluzioni applicative del contratto stesso; modificata ed integrata con L. 23 luglio 2009 n.ro 99, L. 30 luglio 2010 n.ro 122 di conversione del D.L.78/2010 “ Decreto competitività” ,con L. 134/ 2012 di conversione del D.L 83/ 2012 “ Decreto crescita”, con L. 17 dicembre 2012 n.ro 121 di conversione del decreto legge 179/2012 “ Decreto crescita bis” , infine con l. 154 del 28 luglio 2016 .

I soggetti che fanno rete sono gli “ imprenditori “ che intendono “ accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”.

L’art 4 quater della L. 33/2009 stabilisce che “ il contratto di rete è soggetto alla iscrizione nella sezione del registro imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto comincia a decorrere quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari “ o, nel caso di rete soggetto, “ la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede”. Dunque, la pubblicità presso il registro imprese della Camera di commercio ha efficacia costitutiva sia per la rete contratto che per la rete soggetto.  

L’art 12 co. 2 della L.22 maggio 2017 n.ro 81, cosiddetto “Jobs act lavoro autonomo” prevede :” Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese “ ed il successivo comma 3 lettera A prevede: “ Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, e' riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia”.

Dunque, i lavoratori autonomi possono partecipare ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, ed anche, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste.

Tuttavia la Legge 33 / 2009 con le modifiche successive, come abbiamo indicato in precedenza, prevede una pubblicità costitutiva data dalla iscrizione a margine di ciascuna posizione del registro imprese di ogni imprenditore che fa parte della rete.

E’ di tutta evidenza che non essendo i lavoratori autonomi iscritti alla Camera di Commercio, non possano assolvere all’obbligo pubblicitario richiesto dalla norma sulle reti. A seguito di numerose richieste avanzate dalle Camere di Commercio ma anche da associazioni di categoria come Confcommercio Lombardia, in data 30 luglio 2018 il Mise ha emanato una circolare chiarificatrice sul punto, la n.ro 3707/C.

Il Ministero da atto che la normativa del Jobs act si riferisce ai rapporti di lavoro autonomo disciplinati dall’art 2222 c.c. , con esclusione degli imprenditori e dei piccoli imprenditori di cui all’art 2083 c.c.

Poiché, dunque, i lavoratori autonomi non sono dotati di una propria ed autonoma posizione presso il registro imprese, ne deriva che : “ a fini pubblicitari appare possibile la sola creazione di contratti di rete misti ( imprenditoriali-professionali) dotati di soggettività giuridica come descritti al comma 4 quater dell’art 3 della Legge 33/2009 “    

 Di fatto, dunque, secondo la interpretazione del MISE, i lavoratori autonomi potranno costituire unicamente reti soggetto miste, cioè con la presenza di imprenditori, in quanto la rete soggetto non richiede la iscrizione della costituzione della rete sulla posizione di ogni retista ma solo presso la sede legale della rete.

Si potrebbe, tuttavia, valutare il fatto che proprio perché la rete soggetto assume una propria autonomia soggettiva e quindi anche fiscale, nel momento in cui a fare parte della rete fossero solo lavoratori autonomi, nascerebbe un nuovo soggetto, la rete appunto, che potrebbe iscriversi presso il registro imprese con una identità propria.  

Si rende, quindi, necessario, valutare una modifica normativa che consenta anche ai lavoratori autonomi di costituirsi in rete. In particolare , per gli avvocati, occorrerà modificare anche la Legge professionale che regola l’esercizio della professione forense, per consentire il libero ricorso allo strumento rete, svincolandolo dai limiti di cui alle STA.

Aprire alla aggregazione in rete significherebbe consentire ai lavoratori autonomi di fare ricorso ad uno strumento tecnico – formale , quello del contratto di rete, più agile e più dinamico nei contenuti rispetto a quelli già esistenti, superando anche le problematiche di carattere fiscale e previdenziale.

Si favorirebbero le aggregazioni pluridisciplinari dando loro una spinta propulsiva a livello economico ed organizzativo, favorendo nuove sinergie più sostenibili anche da punto di vista dei costi e degli ambiti specialistici di sviluppo.

Dunque, nuovi modelli organizzativi per una sfida di innovazione a cui le libere professioni, oggi non possono più sottrarsi .

Il Futuro è già qui !

Nicoletta Grassi