In Italia lo smart working nasce con una filosofia più ampia legata al superamento del lavoro subordinato come "prestazione di tempo", senza però togliere diritti e sicurezze. La logica italiana, quindi, si adatta maggiormente a entrambe le forme di smart working che abbiamo individuato (vedi La dolce vita - ma lo smart worker che fa?) .
Bisogna però ammettere che, dove è stato sottoscritto un contratto formalizzato, nella maggior parte dei casi si trattava di smart working del primo tipo (evoluzione del telelavoro in chiave welfare aziendale)
Il lavoratore agile deve cooperare col datore di lavoro nel prendersi cura della propria
salute e sicurezza, in mancanza di tale condotta, si presume che egli debba essere sanzionato ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 con l’arresto fino ad un mese
o con l’ammenda da € 219,20 ad € 657,60.
Il datore di lavoro deve invece fornire almeno annualmente una informativa scritta al lavoratore ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sui rischi generali e specifici connessi alla esecuzione della modalità del lavoro agile. In
mancanza di tale adempimento, viene sanzionato ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n.
81/2008 con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20